Art. 16.
(Autonomia finanziaria della Direzione generale).

      1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
      2. Presso la Direzione generale è istituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.
      3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.
      4. Al fine di cui al comma 3, è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della stessa Direzione generale. Entro il predetto termine l'ufficio comunica alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al suo controllo.
      5. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro

 

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dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra unità previsionali di base, in termini di competenza e di cassa, iscritte nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14 comma 1, lettera a), della presente legge cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.